QUESTO È UN ARTICOLO CHE HO SCRITTO PURAMENTE PER INFORMAZIONE. NON RILASCIO QUESTO TIPO DI CERTIFICAZIONE E NON CONOSCO NESSUNO QUINDI PER CORTESIA NON TELEFONATEMI SE CERCATE UN GEOMETRA CHE RILASCI QUESTO DOCUMENTO!
Il tecnico certifica la congruità della spesa sostenuta dal contribuente per un intervento di edilizia agevolata documentando che i prezzi erano adeguati. Il documento garantisce che il contribuente non spenda più di un importo massimo prestabilito per i lavori. Per determinare la spesa appropriata, è necessario consultare il prezzo unitario del lavoro indicato nei listini di riferimento.
In estrema sintesi, il processo di asseverazione della spesa consiste nelle seguenti attività:
- individuare le lavorazioni eseguite dall’impresa e stabilirne le esatte quantità;
- definire il prezzo unitario da un prezzario di riferimento (o in assenza di esso attraverso una opportuna determinazione analitica del prezzo);
- ottenere l’importo delle lavorazioni (moltiplicando prezzi unitari per quantità) e stabilire l’ammontare dei lavori per quel determinato intervento (sommando gli importi delle singole lavorazioni);
- determinare tutte le spese tecniche secondo le modalità stabilite dalla norma (progettazione, direzione lavori, collaudo, incluse quelle per il rilascio del visto di conformità) e tutte le spese accessorie riferite all’intervento (oneri, bolli, ecc.);
- stabilire la spesa congrua.
Che cosa è l’asseverazione di congruità spese?
L’asseverazione: Per gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto RiIancio, si deve asseverare la sussistenza dei requisiti tecnici previsti, nonché il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Per fare questo, si può fare riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome territorialmente competenti. In alternativa, si possono utilizzare i prezzi riportati su”Prezzi informativi dell’edilizia”, edito dal Dei – Tipografia del Genio Civile.
Nel caso in cui i documenti richiesti non descrivano accuratamente il lavoro svolto, l’ingegnere certificato dovrà determinare i nuovi prezzi utilizzando un’analisi che tenga conto di tutte le variabili coinvolte nella determinazione del valore di realizzo. L’asseverazione deve essere allegata alla relazione. Le prestazioni professionali, che possono essere detratte anche come spesa connessa all’esecuzione dell’intervento (è infatti chiaramente specificato nella bozza di decreto), hanno un valore massimo: questo è determinato dal Decr. Giustizia 17 giugno 2016.
La certificazione del produttore viene utilizzata quando il requisito della prestazione tecnica è sostituito dalla certificazione del produttore. Il listino parametrico è allegato alla bozza di decreto se l’asseverazione della sussistenza dei requisiti tecnici è sostituita dalla certificazione del produttore.
Questo documento riporta prezzi di realizzo omnicomprensivi di Iva e tariffe professionali, in alcuni casi molto inferiori a quelli proposti dai prezzari territoriali o dal prezzario Dei. Poiché sono previsti prezzi di riferimento anche per quegli interventi peri quali non è previstala certificazione sostitutiva del produttore, è auspicabile che nella fase di definitiva approvazione siano eliminati tutti i valori che possono in qualche modo creare confusione
o dare adito a equivoci o contestazioni successive.
Quando è richiesta l’asseverazione del tecnico della congruità spese a Roma?
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, con riferimento agli ulteriori interventi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022), è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
- l’attestazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati.
Le spese sostenute per il rilascio di tali documenti rientrano tra le spese detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi effettuati e per i quali si richiedono.
L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste:
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio
- per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
Per gli interventi che danno diritto ad usufruire del “bonus facciate” (previsti dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019), l’obbligo di acquisire questi documenti, invece, è sempre previsto.
Per poter richiedere la detrazione del modello F24 è necessario utilizzare in compensazione il credito d’imposta, come previsto dal D.Lgs. n. 241/1997, art. 17. I crediti d’imposta possono essere utilizzati solo per compensare le detrazioni che sarebbero state altrimenti effettuate e che sono assegnate alle detrazioni del modello F24. La quota di credito d’imposta non utilizzata in un determinato anno non può essere goduta in futuro e non può essere chiesta a rimborso. Ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, le quote annuali dei crediti d’imposta sono ripartite in modo analogo alle quote annuali delle detrazioni.
Se i crediti d’imposta non vengono utilizzati in un determinato anno, non possono essere richiesti a rimborso negli anni successivi. Il limite di 250.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, non si applica ai crediti d’imposta iscritti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non è vietato l’utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti insoluti per importi pari ad almeno 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010).
Quali documenti occorrono per la cessione del credito all’impresa o alla banca?
Computo metrico estimativo
Computo metrico estimativo timbrato e firmato dal direttore dei lavori e dalla impresa.
Criteri del computo:
- I costi degli interventi sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere realizzate riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dagli organi provinciali competenti in materia di infrastrutture e trasporti, secondo le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In alternativa ai suddetti listini può essere utilizzato il “Prezziario informativo delle costruzioni” pubblicato dalla DEI- Tipografia del Genio Civile.
- Qualora i prezzari di cui alla lettera a) non comprendano le voci relative agli interventi o alle parti di intervento da realizzare, il tecnico dovrà determinare i nuovi prezzi per tali interventi sulla base di un procedimento analitico che tenga conto di tutte le variabili che influenzano il costo. Il tecnico può anche utilizzare i prezzi elencati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;
Asseverazione congruità spese
Una dichiarazione del tecnico sul rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento che preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Vedere massimali Decreto del MITE n°75 del 14 Febbraio 2022 in vigore dal 15/04/2022.
Visto di conformità
Il visto di conformità lo fa un commercialista o un caf abilitato e competente.
Comunicazione Agenzia Entrate
La cessione del credito si fa sul portale dell’agenzia delle entrate.
Dichiarazione congruità spese ristrutturazione 50% Roma
L’art. 119 del DL 34/2020, al comma 13 prevede di stabilire la congruità del prezzo sia per ecobonus che per sismabonus:
- lettera a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 (interventi ecobonus), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti tecnici […] e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati […];
- lettera b) per gli interventi di cui al comma 4 (interventi sismabonus), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, che attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Quindi, relativamente all’ecobonus 110, l’asseverazione va effettuata in via telematica sul Portale ENEA, mentre per il sismabonus occorre compilare i vari allegati al dm 329/2020 che aggiorna il dm 58/2017 (allegato B, B1 e B2 e Allegato 1), da presentare al SUE (Sportello Unico Edilizia).
L’asseverazione sulla congruità della spesa va presentata al commercialista per il rilascio del visto di conformità.
Asseverazione 50% ristrutturazione quando conviene farla a Roma?
Se i lavori sono inferiori a 10.000 euro o sono di costruzione gratuita, non c’è bisogno dell’asseverazione e della certificazione di conformità, quindi è meglio cedere il credito anche se ci sono comunque spese aggiuntive per contattare l’agenzia delle entrate e pagare le commissioni bancarie. D’altra parte, se il credito viene ceduto all’impresa, questa otterrà il rimborso dei fondi dilazionati in cinque anni, oltre all’applicazione di un ricarico sul prezzo.
Diciamo che diventa conveniente cedere il credito per importi maggiori di ristrutturazione che partono da almeno 20000 euro
Dichiarazione conformità spese Superbonus 110%
L’art. 119 del DL 34/2020, al comma 13 prevede di stabilire la congruità del prezzo sia per ecobonus che per sismabonus:
- lettera a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 (interventi ecobonus), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti tecnici […] e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati […];
- lettera b) per gli interventi di cui al comma 4 (interventi sismabonus), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, che attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Quindi, relativamente all’ecobonus 110, l’asseverazione va effettuata in via telematica sul Portale ENEA, mentre per il sismabonus occorre compilare i vari allegati al dm 329/2020 che aggiorna il dm 58/2017 (allegato B, B1 e B2 e Allegato 1), da presentare al SUE/Genio civile.
L’asseverazione sulla congruità della spesa va presentata al commercialista per il rilascio del visto di conformità.
Si procede direttamente con la compilazione dell’asseverazione sul portale ENEA.
Congruità spese Sismabonus
Occorre utilizzare i modelli del DM 329/2020 allegato B Asseverazione
Quali requisiti deve avere il tecnico per asseverare la congruità dei prezzi?
Tecnico libero professionista con piva
L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute”
soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali
Assicurazione professionale
Sono in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a:
- perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi;
- mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità;
- certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico e energetico;
- multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato;
- attività svolte in base al Decreto legislativo 81/2008;
- le attività previste dal D.p.r. 151/2011;
- Amministratore di stabili condominiali;
- attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010);
- mansioni del Geometra fiscalista;
- valutatore immobiliare in possesso delle necessarie certificazioni richieste dalla legge, incluso il certificato ai sensi della norma UNI11558:2014 laddove richiesto;
- volontariato di protezione civile per gli iscritti formati attraverso gli appositi corsi organizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
RC professionale asseveratore
La responsabilità civile professionale del tecnico abilitato che rilascia l’asseverazione di congruità prezzi ai sensi del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 Articolo 119 è obbligatoria.
nel caso in cui una richiesta di risarcimento relativa ad un errore professionale dell’assicurato venga presentata nei confronti del suddetto
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119 commi 13 e 14 e dell’art. 121 comma 1-ter lettera b) del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020. Sono compresi in garanzia anche le Perdite pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dagli articoli 119 e 121 del d.l. sopra indicato.
Per i Geometri la garanzia opererà anche nel caso in cui un’Autorità Giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.
Congruità delle spese e i prezzari di riferimento
– in prima battuta in base al prezzario regionale/provinciale per le opere pubbliche di riferimento oppure al prezzario Dei;
– se le voci di costo non sono contemplate nei suddetti prezzari, in base a stima analitica da parte del tecnico oppure in base ai valori indicati dall’Allegato I al Decreto Requisiti.
Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (vedi sopra), la congruità dei costi va riferita ai prezzi massimi indicati nell’Allegato I al Decreto Requisiti. Se il riferimento all’Allegato I sia un obbligo o una facoltà, è incerto al punto 13.2 dell’Allegato A al Decreto Requisiti, che recita testualmente che “per gli interventi di cui al presente Allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’importo massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui all’Allegato I al presente decreto”.
Dal momento che – quando sono eseguiti più interventi congiuntamente – l’asseverazione redatta è unica per tutti gli interventi – nell’ipotesi in cui convivano interventi da asseverare ad opera del tecnico ed altri in cui si fa riferimento alla dichiarazione (anche se poi i dati sono riportati dal tecnico nella piattaforma Enea, si pensi ad esempio a un intervento trainante di isolamento termico dell’involucro opaco eseguito congiuntamente a un intervento di sostituzione di infissi), la congruità dei costi potrebbe essere stimata interamente da prezzari oppure in parte da prezzari e in parte da Allegato I.
C’è un modello per asseverazione della congruità delle spese?
Non esiste un modello particolare, ma ci sono comunque alcune regole precise da seguire. La circolare 16 dell’Agenzia delle Entrate conferma che questa certificazione può essere redatta in forma libera, ma il testo deve contenere:
- Una dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi.
- Il documento deve anche prevedere l’assunzione di consapevolezza della decadenza dai benefici in seguito a provvedimenti emanati a causa di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Asseverazione di congruità prezzi bonus edilizi e asseverazione tecnica: la risposta dell’Agenzia dell’Entrate
Con la Circolare 29/11/2021, n. 16/E l’Agenzia delle Entrate adotta le Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
Asseverazione congruità dei prezzi: aggiornamenti con la Nuova Legge di Bilancio 2022
La nuova Legge di Bilancio 2022 ha prorogato sia il Superbonus del 110% con nuove scadenze sia il Bonus Casa. Per quanto riguarda l’asseverazione per la congruità delle spese, questa non dovrà essere richiesta per gli interventi di edilizia libera di importo complessivo pari a 10.000 euro. L’asseverazione per la congruità delle spese è sempre richiesta nel caso specifico di sostituzione o nuova installazione di caldaie a biomassa. Si riporta di seguito:
Ecobonus
1) Nuova installazione caldaia (5 stelle ambientali)
2) Sostituzione caldaia obsoleta con caldaia a biomassa (4 stelle o superiore)
In entrambi i casi se l’importo complessivo dell’intervento non supera i 10.000,00 euro, l’asseverazione della congruità delle spese non è richiesta. Per importi superiori sarà necessaria l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato.
Bonus Ristrutturazione
1) Nuova installazione caldaia (4 stelle ambientali o superiore)
2) Sostituzione caldaia obsoleta con caldaia a biomassa (4 stelle o superiore)
Anche se l’importo dell’intervento è inferiore a 10.000 euro, il Bonus Ristrutturazione o l’Ecobonus 50% devono essere entrambi asseverati come appropriati.