In questo articolo viene spiegata in modo approfondito la successione ereditaria sotto il profilo civile. Proseguendo la lettura si avranno le nozioni generali per comprendere la materia successoria dal lato giuridico. Iniziamo la lezione partendo dalla definizione.
Per successione “mortis causa” si intende il subingresso di uno o più soggetti nella titolarità di uno o più rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto. Questa è finalizzata ad assicurare la continuità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al “de cuius”. Gli obbiettivi che la legge ha in questo passaggio di beni personali sono quelli di garantire le volontà del futuro de cuius ai suoi eredi chiamati. Analogamente assicura chi ha diritto di succedere nella titolarità del patrimonio familiare. Ma soprattutto l’obbiettivo è quello quello di tutelare il legittimo affidamento del terzo creditore che, solo individuando il nuovo responsabile dei debiti del defunto, non rischia di vedere vanificate le sue pretese creditorie. Il codice civile regola questa delicata materia con oltre 300 articoli.
La legge distingue la successione in due diverse tipologie: universale e particolare. Nella prima vengono chiamati in causa gli “eredi” e nella seconda i “legatari”. Gli eredi sono le figure successorie principali e responsabili della totalità dei beni quindi anche dei debiti del de cuius. Per questo motivo essi non susseguono automaticamente ma devono esprimere il loro consenso accettando o meno l’eredità. I legatari invece sono quei soggetti che succedono soltanto ad uno specifico diritto/rapporto espressamente indicato dal defunto (testamento) oppure dal codice civile (ex lege). Esempi di legatario ex lege è il coniuge che ha diritto di abitazione nella casa coniugale, oppure il coniuge divorziato che aveva un mantenimento…
Apertura della successione ed i chiamati all’eredità
Il primo articolo del codice civile che si occupa di successione ereditaria è l’art. 456 e definisce l’apertura della successione. Questo stabilisce che essa viene aperta nel momento preciso della morte del de cuius nel luogo in cui aveva l’ultimo domicilio. Il momento della morte assume una rilevanza giuridico-civile e fiscale in quanto si andrà ad individuare chi è chiamato all’eredità (vocazione ereditaria) e l’effettiva capienza del patrimonio ereditario (cespiti attivi e passivi). Fiscale perchè sarà quantificata l’imposta da pagare. Per approfondire il lato fiscale vai in questo altro articolo dove ho trattato la dichiarazione di successione.
Erede
Il chiamato all’eredità in qualità di erede risponde anche dei debiti ereditari non solo con il patrimonio ottenuto ma anche con il proprio patrimonio. Può escludere il patrimonio personale soltanto accettando l’eredità con beneficio d’inventario. Ha la facoltà di accettare o meno l’eredità fino ad un massimo di 10 anni. Nel lasso di questo periodo egli può eseguire opere di conservazione dei beni e di vigilanza. L’erede non può però godere di essi altrimenti compie un “accettazione tacita” e non potrà più rinunciare. Con l’autorizzazione giudiziale può anche vendere i beni che non potranno essere conservati e portare nella successione il ricavato in denaro. L’autorizzazione giudiziale può essere richiesta anche in caso di azioni dubbie che potrebbero lasciare ad interpretazioni di godimento del bene.
Legatario
Il legatario a differenza dell’erede non deve eseguire tutto questo iter e accetta l’eredità in modo automatico salvo rinuncia. In oltre questa figura non assume nessuna responsabilità nei confronti dei debiti ereditari e quindi sulle passività. Quindi i beni che il legatario riceve lo lasciano libero anche da eventuali ipoteche gravanti su di essi.
La distinzione tra erede e legatario è importante anche ai fini fiscali in quanto nella dichiarazione di successione vanno dichiarati separatamente.
Le tipologie di successione ereditaria
La successione può essere:
- testamentaria: quando il de cuius abbia lasciato un testamento;
- legittima o per legge (codice civile): se non vi è testamento e consiste nella ripartizione tra gli eredi legittimi sulla base del loro grado di parentela di tutto il patrimonio del defunto;
- mista: parte dei beni per testamento e parte per legge;
- necessaria: la legge attribuisce agli eredi legittimi il diritto intangibile ad una quota di patrimonio (quota di riserva) indipendentemente dalle eventuali disposizioni testamentarie.
La Successione Ereditaria Testamentaria
Il testamento può essere pubblico o segreto quando è scritto e firmato da un notaio alla presenza di due testimoni. Il testamento olografo invece è scritto dal futuro de cuius. Per essere efficace il testamento olografo deve essere scritto di pugno dalla persona, datato e firmato. La successione testamentaria può essere impugnata a prescindere dalle volontà espresse in vita dal defunto se questo ha favorito solo determinati eredi a discapito di uno o più eredi legittimari.
Successione Legittima
Legiferata dal codice civile per grado di parentela secondo questo schema. Questo argomento è approfondito continuando a leggere di seguito il capitolo della comunione ereditaria e divisione.
Successione Mista
In questa tipologia da una parte c’è un testamento che stabilisce che un determinato bene sia a favore di una persona ed il resto dei beni concorrono con la successione ereditaria legittima.
Azione di riduzione o restituzione – Successione Necessaria
Come ultima tipologia di successione ereditaria c’è questa denominata “necessaria”. Essendo più complessa delle altre cerco di spiegare ora il suo funzionamento. E’ un ricorso che gli eredi hanno facoltà di intraprendere per contestare una successione testamentaria oppure delle donazioni fatte in vita dal defunto. Questo procedimento è denominato azione di riduzione per lesione di legittima. Può essere avviato entro 10 anni dall’apertura della successione art. 553 e 554 C.C. Il fine di questa azione è quello di recuperare la quota di riserva ovvero la quota riservata ai legittimari. I legittimari infatti hanno una quota di patrimonio per diritto secondo lo schema seguente. Verranno aggredite in ordine fino a coprire la quota di riserva:
- le quote legittime;
- qualora non bastassero si passerà a quelle testamentarie;
- infine tutte le donazioni fatte in vita dal defunto a cominciare dalla più recente
L’azione di restituzione o riduzione è conclusa quando si saranno reperiti i fondi dal patrimonio relitto per soddisfare la quota di riserva.
Come si calcola la riunione fittizia nella successione ereditaria necessaria?
Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartengono ad esso al tempo della morte. Da questo patrimonio relitto vanno detratti i debiti che il defunto aveva e le donazioni che l’erede legittimario ha già ricevuto. Per i beni immobili vanno anche detratte le eventuali spese che il donatario ha fatto per ristrutturare/migliorare il bene ricevuto. Allo stesso modo vanno calcolati anche i danni che questo ha fatto per incuria o negligenza. Il risultato di questo calcolo è propriamente detto riunione fittizia art. 556 del codice civile.
Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre. Il valore dei beni dati in donazione durante la vita ed i debiti vanno stimati tutti al momento dell’apertura della successione (collazione).
Nella riunione fittizia si calcolano i beni immobili, tutte le donazioni (anche oltre i 20 anni), i beni mobili, le spese di apertura di un attività professionale, le assicurazioni sulla vita.
La comunione ereditaria
La comunione è quella forma giuridica che si instaura spesso all’apertura della successione ereditaria. Questa in sostanza è la comproprietà del patrimonio ereditario da parte dei coeredi. Si forma quando in successione c’è più di un erede chiamato ed è divisa in quote dell’intero patrimonio. La comunione ereditaria si acquisisce in maniera coatta quindi senza nessun consenso nel momento in cui il de cuius viene a mancare. Per patrimonio ereditario si intendono tutti i beni mobili, immobili, titoli di credito, il denaro, debiti, mutui…
Può essere ovviata la comunione in presenza di un testamento che, invece di attribuire agli eredi delle quote, specifica quali beni vanno ad uno e quali agli altri sempre rispettando le quote che gli spettano. L’erede può decidere altrimenti di vendere la sua quota con obbligo però di diritto di prelazione da parte degli altri. Dovrà dunque avvisare gli altri eredi e se entro 2 mesi non mostreranno la loro volo volontà di acquistare questa quota, sarà libero di venderla ad una terza persona. Se questo passaggio non avviene e la quota viene venduta gli altri eredi potranno esercitare il loro diritto di retratto successorio andando sostanzialmente a riprendersi la quota alienata.
La divisione ereditaria
Il secondo passaggio che avviene è la divisione ereditaria ossia lo scioglimento della comunione. Questa può avvenire in maniera contrattuale (con notaio se ci sono beni immobili) o giudiziale (controversia con sentenza giudice) e vi devono partecipare obbligatoriamente tutti i coeredi.
Una volta avvenuta la divisione, i coeredi non possono più agire con il retratto successorio delle quote.
Prima di effettuale la divisione deve essere riunito il patrimonio comprensivo anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius a favore del coniuge ed ai discendenti. Queste donazioni posso essere anche per esempio il papà che compra una casa al figlio. In questo caso va calcolato il valore del bene al momento dell’apertura della successione non del denaro. Un altro esempio è il passaggio di intestazione di un conto corrente.
Calcolato il valore economico totale comprensivo di queste donazioni, si procede alla divisione delle quote così come spettano ad ogni erede. Questo calcolo si chiama collazione e serve per evitare di lesionare il diritto di quota che ha l’erede. Ovviamente chi ha ricevuto per esempio un immobile per donazione avrà già ricevuto parte o il totale della sua quota a meno che sull’atto non ci sia indicato che quel bene è dispensato dalla collazione.
La dispensa da collazione
Se sulla donazione fatta in vita il deceduto scrive che il bene donato ha la dispensa da collazione significa che quel bene dovrà essere escluso dal calcolo. Quindi sostanzialmente ha voluto favorire un erede a discapito degli altri. Se però con questo bene la quota dell’erede favorito eccede la sua quota legittima può essere sempre avviata un azione di riduzione.
La differenza che c’è in tutto questo procedimento con la riunione fittizia per l’azione di riduzione è che stiamo ora distribuendo realmente il patrimonio.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Codice Civile
La mia Guida sul Diritto della Successione Ereditaria è terminata spero che ti sia stata di aiuto. Se qualche cosa non è chiara non disperare! Puoi farmi qualsiasi domanda scrivendo un commento qui sotto ed in breve tempo ti sarà risposto.
Il 50%della quota mobiliare appartenente al coniuge in vita rientra anche nella suddivisione , cosa dice la legge in tal caso , il coniuge in vita tiene per il 50 % dell’immobile più diritto all’abitazione ed una quota del coniuge defunto?
Esattamente
Buongiorno, nel caso di acquisizione di un immobile da successione testamentaria (legato) è possibile continuare ad usufruire delle rate restanti relative alla detrazione per ristrutturazione edilizia pagate dal de cuius?
Grazie per il supporto
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Buongiorno. Mio padre più o meno 18 anni fa ha fatto donazioni a me è mio fratello per circa 1.200 mila euro . Sono rimasti 3 immobili di valore circa altro 1.500 mila per i quali ha redatto testamento . Premetto che mia madre , la moglie , è in vita . Quesito: ha disposto per testamento che L immobile più costoso di ciò che è rimasto 1.200mila vada a mia sorella ( siamo 3 figli con stessi genitori vivi ) . Mia madre nn ha redatto alcun testamento ma ha partecipato alle donazioni. Mio padre sostiene che fa parte della sua disponibile e che come ha scritto nel testamento ha dato tutta la quota di sua spettanza a mia sorella dell immobile da oltre 1.200mila. Posso oppormi ? La sua “ disponibile “ non L aveva già consumata con le precedenti donazioni fatte circa 15 20 anni prima? Grazie e mi perdoni la lungaggine. Non è semplice esporre . Saluti