Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l’intero edificio e, quindi, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell’edificio o quelle necessarie a realizzare dei nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti.
Cosa si può fare con la manutenzione straordinaria?
- opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici
- chiusure o aperture porte interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio
- rifacimento di scale e rampe
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
- Rientrano nella manutenzione straordinaria anche le opere di consolidamento statico. Se un edificio sta crollando a causa di un elemento strutturale logorato o sottodimensionato bisogna sostituirlo o rinforzarlo. Sono opere di consolidamento statico anche le catene utilizzate per migliorare la resistenza dell’edificio al terremoto.
Alcuni chiarimenti sulla M.S.
Non sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che alterano la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva dell’edificio e la relativa destinazione d’uso.
Esempio: la realizzazione di una veranda per coprire un terrazzo modifica la sagoma, la forma, il volume e cambia la destinazione d’uso da non abitativo ad abitativo e, pertanto, non è manutenzione straordinaria, ma ristrutturazione edilizia.
Non è manutenzione straordinaria la sostituzione della copertura piana con un tetto a falde. Questo intervento aumenta il volume ed è una sopraelevazione (Cassazione Penale, sez. III, 6 maggio 1994).
La redistribuzione della casa mediante la demolizione di tramezzi e la modifica delle stanze non altera né la sagoma, né la forma, né il volume e neppure la destinazione d’uso, ed è, quindi, manutenzione straordinaria.
Desidero sapere se la pulizia di sabbia vulcanica e’ manutenzione ordinaria o straordinaria, per la ripartizione delle spese tra proprietario e affittuario .La ringrazio .