La nota ipotecaria, iscritta successivamente a un contratto di mutuo, è un atto tramite il quale si convalida un diritto al creditore, ponendo come garanzia un bene immobile nel caso in cui non si provvedessero a pagare delle rate del finanziamento e il cliente non si trovasse in condizioni di solvibilità.
A regolare questa norma è l’articolo 2808 del Codice Civile, precisando che si tratta esclusivamente di un aspetto giuridico.
L’immobile viene infatti messo in garanzia da colui che richiede il mutuo in maniera volontaria e non è espropriato per un mancato pagamento.
Solitamente, se una persona fisica o una società si rivolge a un istituto di credito per ottenere un prestito al fine di acquistare un bene, la banca richiede appunto una garanzia essendo la richiesta piuttosto onerosa e per fare fronte a eventuali insolvenze del richiedente.
In questo modo si ottiene un duplice vantaggio: il richiedente può ottenere il denaro necessario per acquistare una casa o un locale commerciale, mentre l’istituto di credito si mette a riparo da qualsiasi problematica legata alle rate non saldate.
Affinché sia valida, la nota ipotecaria deve essere registrata presso un ufficio pubblico, detto Conservatoria dei Registri Immobiliari, dove sono presenti tracce di ogni proprietà e delle relative garanzie prestate tramite di essa.
Una volta annotata negli archivi, l’iscrizione ipotecaria diviene un documento pubblico e può essere consultata anche da terzi che desiderano informarsi sulle pendenze di un immobile potenzialmente di loro interesse.
Quali effetti ha sulle parti l’iscrizione di una nota ipotecaria?
Di per sè la nota ipotecaria non rappresenta affatto un rischio, a patto che siano rispettate le condizioni del contratto e il cliente paghi periodicamente la sua rata fino al rimborso totale dell’importo, comprensivo degli interessi stabiliti.
Si tratta di un modo trasparente di gestire una transazione finanziaria di questo genere, garantendo entrambe le parti dai rischi derivanti dall’insolvenza del cliente.
Pertanto, la Banca ha la possibilità di entrare in possesso dell’Immobile posto in garanzia nel caso di mancato pagamento, ovviamente trascorsi tempi tecnici precisi e data la possibilità al cliente di saldare il debito, mentre il cedente può richiedere un mutuo a tasso migliore e vederselo concedere con maggiore facilità.
Differenza tra ipoteca volontaria, legale e giudiziale
La nota di iscrizione d’ipoteca della quale stiamo parlando si riferisce a un atto volontario da parte del cliente, in quanto è lui stesso che pone in garanzia il proprio immobile per ottenere rapidamente un mutuo e a condizioni favorevoli.
Questa modalità non deve essere confusa con quella legale, che rappresenta invece un diritto reale da parte dei creditori su determinati immobili, o con quella giudiziale, che prevede una condanna, la sentenza di un giudice e il conseguente esproprio di un bene.
Quali documenti servono per fare una nota di iscrizione ipotecaria?
Per poter iscrivere correttamente la propria ipoteca, è necessario avere tra le mani un documento che attesti la necessità di compiere tale operazione, come ad esempio un atto di mutuo sottoscritto fra le parti.
Con i dati presenti sul contratto è possibile predisporre la nota ipotecaria, realizzata con appositi software e che riporta tutti i patti sottoscritti, come il valore del mutuo, quello dell’ipoteca, le tempistiche e il numero di protocollo del registro generale e particolare.
Una volta che la nota viene depositata presso gli uffici della conservatoria dei registri immobiliari, questa diventa pubblica e può essere consultata da chiunque per appurare la presenza di gravami su un determinato immobile.
Quanto dura un’iscrizione ipotecaria?
La durata di un’iscrizione ipotecaria è riportata sulla relativa nota, ma al massimo può essere di 20 anni.
Trascorso questo tempo i creditori possono nuovamente rinnovarla per egual periodo, in base alla lunghezza del mutuo.
Al momento della sua estinzione, per aver terminato le rate previste o per aver pagato il debito prima del tempo, la banca creditrice emette un documento tramite il quale è possibile cancellare l’ipoteca, solitamente tramite atto notarile.
In cosa consiste la trascrizione ipotecaria
La nota ipotecaria deve essere quindi trascritta presso gli appositi uffici e solo in quel momento diviene pubblica.
Ogni nota ipotecaria, indipendentemente se sia di annotazione o di trascrizione, deve necessariamente contenere i dati dell’atto, come il repertorio, la raccolta e il nome del notaio rogante, quelli dell’immobile, come i dati catastali e l’ubicazione, e quelli relativi a tutti i soggetti che sono coinvolti, quali la banca e il cedente.