Il permesso per costruire è un provvedimento amministrativo emesso dall’autorità comunale, che autorizza l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Il comune rilascia il parere dopo aver esaminato la conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Permesso per costruire: Generalità
Il Permesso di costruire è stato introdotto con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Il decreto ha sostituito il precedente istituto della Concessione edilizia di cui alla Legge 10/77 (Cd. Legge Bucalossi) e della Licenza edilizia di cui alla Legge 457/78. La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema. Le norme regionali sono tendenti a regolare l’ambito di applicazione. Gli interventi subordinati al preventivo rilascio del Permesso sono indicati quindi anche nelle relative Leggi regionali.
Il Permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi. Non sono ammesse procedure semplificate ed è soggetto al pagamento di oneri concessori. In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio al Permesso.
Quali documenti devono essere allegati al Permesso di Costruzione?
- progetto – redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione;
- relazione tecnica con descrizione dettagliata delle opere che si intende eseguire;
- attestazione di conformità urbanistico/edilizia;
- rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).
Qualora l’intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.), il rilascio del Permesso per costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell’ente deputato alla tutela del vincolo.