Piano Casa Regione Lazio

ATTENZIONE: da 31 maggio 2017 il piano casa non è più in vigore. Non è possibile quindi fare ampliamenti ne tantomeno sanarli. Questo articolo definisce il vecchio piano casa non è aggiornato. La rigenerazione urbana attualmente in vigore prevede ampliamenti ma soltanto nel caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio!

Tipologia di intervento: AMPLIAMENTO di edifici esistenti Residenziale Piano Casa

+ 20% per tipologie uniplurifamiliare per un incremento max di 70 mq.

+ 20% per gli edifici destinati alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla LR 41/2003 per un incremento max di 200 mq.

+ 35% fino ad un max di 90 mq, per gli edifici ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, (Delib.G.R. 22 maggio 2009, n. 387).

+ 25% fino ad un max di 80 mq per gli edifici ricadenti in sottozona sismica 3a o sottozona sismica 3b, (Delib.G.R. n. 387/2009).

+ 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 1 Kw.

Edifici a composizione mista (residenziale + non residenziale)

+ 20% per un incremento complessivo massimo di 70 mq di superficie per il residenziale + 20 % fino ad un massimo di 200 mq per il non residenziale N.B. Gli interventi su edifici residenziali e a composizione mista devono essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale sul rendimento energetico.

Non Residenziale

+20% per un incremento max di 200 mq di superficie per l’intero edificio (+ 25% fino ad un massimo di 500 mq per le attività produttive e artigianali) + 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 1 Kw N.B.

Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale sul rendimento energetico. Deve essere mantenuta la destinazione d’uso per almeno 5 anni. E’ consentito l’aumento delle unità immobiliari.

Tipologia di intervento: DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE PIANO CASA 

Residenziale + 35% per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50% + 60% per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado, a condizione che venga mantenuto almeno il precedente numero di unità immobiliari in capo ai proprietari + 20% cubatura esistente edifici residenziali ricadenti nelle zone territoriali omogenee, con esclusione di quelli realizzati prima del 1950 + 10% in caso di in corso di progettazione.

Non residenziale: + 35% e comunque non max a 350 mq per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici + 10% in caso di concorso di progettazione.

N.B. Gli edifici sono ricostruiti nel rispetto della normativa antisismica. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale sul rendimento energetico(riduzione del 10%).

Nei comuni destinatari del Fondo locazioni l’intervento, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è altresì subordinato all’obbligo di destinare il 25% delle unità aggiuntive alla locazione a canone concordato.

Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA, CAMBI DESTINAZIONE D’USO PIANO CASA

Programmi integrati di riqualificazione urbana: volti al rinnovo del patrimonio edilizio ed al riordino del tessuto urbano, attraverso interventi di sostituzione edilizia, anche con incrementi volumetrici e modifiche di destinazioni d’uso di aree e di immobili;

Programmi integrati di riqualificazione ambientale: volti al recupero ed alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici compromesse dal degrado ambientale.

Incrementi per i programmi integrati: no max 75% delle volumetrie demolite L’incremento max può arrivare al 150% delle volumetrie demolite solo per le aree e gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto del territorio costiero marittimo.

Cambi destinazioni d’uso

  • cambi di destinazione d’uso a residenziale della sup. lorda esistente fino ad un max di 15.000 mq di SUL + 30% della stessa.
  • Edifici adibiti a strutture sanitarie che cessano l’attività: cambio di destinazione d’uso della sup. lorda esistente fino ad un max di 15.000 mq di sul + 30% della stessa.
  • Aree non residenziali libere nell’ambito di piani o programmi attuativi (pubblici o privati) anche se decaduti: realizzazione di immobili residenziali fino ad un max di 10.000 mq di SUL e comunque non oltre la superficie non residenziale prevista dal piano.
  • + il 10% dell’intera volumetria del piano stesso proporzionalmente distribuita.

Gli interventi sono subordinati a riservare una quota delle superficie complessiva oggetto di trasformazione a locazione calmierata:

  • + 30% di superficie per gli edifici fino a 10.000 mq;
  • + 35% di superficie per gli edifici maggiore di 10.000 mq;

Non è prescritta la locazione calmierata ma la corresponsione di un importo pari al 20% del valore catastale o la realizzazione di opere pubbliche, se:

  • l’edificio è minore di 500 mq;
  • l’intervento è localizzato in un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
  • l’edificio è ricompreso all’interno di un piano di recupero di cui alla L.R. 28/1980;

Prevista anche una disciplina per gli interventi di recupero. Titolo abilitativo

  • DIA per gli interventi di ampliamento, recupero, adeguamento sismico, cambio di destinazione d’uso con locazione calmierata, demolizione e ricostruzione.
  • Permesso di costruire per gli interventi di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, demolizione e ricostruzione con una superficie utile esistente superiore a 500 metri quadrati, il cui ottenimento è subordinato all’esito di un’apposita conferenza dei servizi, convocata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di permesso.

Oneri

  • I Comuni possono deliberare entro il 31 dicembre 2011 una riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi sulle prime case.
  • I Comuni possono ridurre il costo di costruzione fino al 30%.

Termini

  • Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento possono essere presentate dal 15 settembre 2011 al 31 gennaio 2015.
  • Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, demolizione e ricostruzione e recupero degli edifici esistenti possono essere presentate dal 31 gennaio 2012.
  • TALI LIMITI SONO STATI PROROGATI E QUINDI AD OGGI 23/05/2017 SONO ANCORA IN VIGORE

Limiti di applicazione Legge

Gli interventi non possono essere realizzati con il piano casa :

  • su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);
  • aree protette con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti.
  • aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta.
  • zone di rischio molto elevato.
  • aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture, dei servizi pubblici generali.
  • fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igenico-sanitarie e tecnologiche.
  • edifici abusivi.
  • casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930.

Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati gli interventi sono consentiti previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

I comuni possono, entro il 31 gennaio 2012, individuare aree e/o immobili nei quali limitare o escludere gli interventi previsti dalla nuova legge regionale.

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