Sanzione SCIA in Sanatoria e S.C.I.A. Tardiva. Questi due casi si presentano quando vengono iniziati i lavori prima di aver effettuato la regolare Segnalazione Certificata Inizio Attività o successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. In entrambi i casi si tratta di illecito urbanistico. La pubblica amministrazione ha promulgato delle leggi regionali (diverse nell’applicazione regione per regione, ma tutte con la stessa finalità) tendenti ad inasprire le sanzioni amministrative per cercare di contenere questo fenomeno diffusissimo in passato.
A tale riguardo, la Regione Lazio ha pubblicato la Legge Regionale 11 Agosto 2008, n. 15 – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. Essa contiene agli articoli 19 e 22 le casistiche di sanzione per l’omessa o ritardata presentazione SCIA.
In quali casi si divide la sanzione SCIA in sanatoria?
Lavori iniziati o terminati e spontanea presentazione SCIA
In questo caso il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori può presentare SCIA in Sanatoria. Gli interventi devono risultare conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta. In questo caso la Segnalazione Certificata Attività tardiva è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 €. ad un massimo di 15.000 €., in relazione alla gravità dell’abuso (nella maggioranza dei casi 1.000 €.). In questa situazione, non è necessario sospendere i lavori di ristrutturazione se in corso di svolgimento.
Lavori iniziati e forzata presentazione SCIA (dopo intervento Ispettorato Edilizio)
In questo caso il dirigente o il responsabile della struttura comunale, in assenza della prescritta segnalazione certificata inizio attività o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di €1.500 ad un massimo di €15.000, in relazione alla gravità dell’abuso. Viene applicato l’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001.
In oltre le amministrazioni intimeranno l’immediata sospensione dei lavori. L’atto di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi.
La suddetta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.
Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori definitivi e/o di ingiunzione alla demolizione. In ultimo c’è il ripristino dello stato dei luoghi nei casi e secondo quanto previsto nella legge regionale.