Che cosa è la SCIA Roma?
La SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è un autorizzazione edilizia che va depositata al Comune di Roma prima di iniziare dei lavori più corposi rispetto a quelli di una semplice ristrutturazione interna con la CILA. Questa pratica amministrativa rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti nell’edilizia. Con una SCIA Roma si può, addirittura, costruire nuovi edifici, qualora sia presente un Piano Particolareggiato.
Nasce, sotto diverso nome con la legge n.47/85 art.26 “opere interne”. Obbligava chi intendeva compiere opere interne a fabbricati di fare una “relazione a firma di un professionista abilitato che asseverava le opere da compiersi. La SCIA oggi è regolamentata nel Testo Unico dell’Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all’art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti. La S.C.I.A. serve dunque alla Pubblica Amministrazione per vigilare sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio.
Quali sono le opere soggette a SCIA Edilizia a Roma
L’art. 22 del D.P.R. 380/2001 specifica che con la SCIA a Roma si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera dell’art. 6 o al Permesso di costruire art. 10. Questo è l’elenco dei lavori che possono essere eseguiti con questo tipo di autorizzazione:
- Interventi di manutenzione straordinaria pesante che incidono sulle parti strutturali dell’edificio;
- Restauro conservativo e risanamento pesante che incidono sulle parti strutturali dell’edificio;
- Ristrutturazione edilizia leggera che trasforma l’edificio completamente oppure modifica la volumetria o i prospetti. Solo in zone particolari del Piano Regolatore cambio di destinazione d’uso;
- Varianti a permessi di costruire che non comportino variazione di sagoma, di superficie o di volume dell’edificio;
- Opere rimovibili per manifestazioni culturali e sportive con permanenza oltre 90 giorni e da rimuovere entro un termine non superiore ad otto mesi;
- Manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow, monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo, di cui all’art. 23, comma 4, lett. b), l.r. n. 13/2007, con carattere temporaneo, destinati ed essere smontati al9termine della stagione turistica e in ogni caso entro dodici mesi;
- Pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati;
- Modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
- Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati dai piani attuativi. In questi piani devono essere dettagliate precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive. Non è possibile eseguire le nuove costruzioni con SCIA Edilizia a Roma essendo poco dettagliata la pianificazione.
Modulo SCIA Roma: guida alla modulistica
A seguito della Legge n. 124 del 07/08/2015 (Legge Madia) creata per organizzare e semplificare l’attività amministrativa sono stati emanati due successivi decreti legge attuativi.
D.L. del 30/06/2016 n. 126 “SCIA 1”
Questo decreto ha modificato la L.n. 241/1990 introducendo l’art. 19 bis che ha creato la “SCIA Unica” e la “SCIA Condizionata”. In quella “unica” l’ufficio procedente, alla ricezione di una SCIA che coinvolge anche altri enti, si occuperà della trasmissione a tutti i soggetti coinvolti per dare modo a loro di effettuare i controlli. In quella “condizionata” invece l’ufficio procedente si attiva convocando una conferenza dei servizi entro 5 giorni se la SCIA che ha ricevuto necessita di autorizzazioni o atti di assenso.
Decreto n. 222 del 20/11/2016 “SCIA 2”
Ha abolito la CIL facendo confluire tutte le opere in essa riconducibili in attività di edilizia libera (AEL). La comunicazione inizio lavori al Comune di Roma si trasmette solo per “opere temporanee” per manifestazioni culturali e sportive da rimuovere, al cessare della necessità, entro 90 giorni. Abolita la DIA in alternativa al permesso di costruire, confluita nella SCIA in alternativa al permesso di costruire. Introdotta infine la SCIA di Agibilità al posto dell’attestazione di agibilità.
Creata la modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale. Il D.L. cita queste parole: “Le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare…”. La modulistica unificata in materia di procedimenti edilizi semplificati è stata introdotta del 2017 dopo un accordo tra Stato, Regioni e Comuni.
- Allegato A D.L. 222/2016 (Tabella con Tipo attività, tipo di autorizzazione e riferimento normativo)
- Modulo SCIA e Relazione Tecnica Asseverata
- Modulo SCIA alternativa al permesso di costruire
- Soggetti coinvolti
- Comunicazione di Fine Lavori Roma
Dove presentare la SCIA a Roma
Le Segnalazioni certificate di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii., dovranno essere depositate presso l’ufficio tecnico del Comune (SUE). Vanno depositate invece al Dipartimento (Viale della Civiltà del Lavoro, 10, 00144 Roma) le SCIA in alternativa al permesso di costruire relative ad immobili interessati da domande di condono edilizio non ancora definite e ad immobili ricadenti all’interno dei Piani di Zona (L. n. 167/1962).
La SCIA Roma deve contenere principalmente e non esaustivamente questi documenti:
- Copia del documento di identità dei titolari e del tecnico;
- Modulo SCIA Roma a firma del proprietario dell’immobile o il soggetto legittimato titolare di diritto reale e/o titolare di altro negozio giuridico (es: usufruttuario, conduttore, compromissario acquirente), con specifica autorizzazione all’esecuzione dei lavori conferita dalla proprietà;
- Relazione tecnica modulo in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento. Il progettista si assume la responsabilità che le opere abbiano la conformità urbanistica e alle normative igienico sanitarie e risparmio energetico vigenti;
- Soggetti Coinvolti modulo;
- Progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura con firma del progettista;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Comunicazione Impresa esecutrice in regola con il DURC;
- Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
- Calcolo del pagamento degli oneri concessori redatto e firmato dal progettista e relativa ricevuta di versamento;
- Eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc., già rilasciati;
Costo e tempistiche della SCIA Roma
Pagamenti al Comune
Per ogni progetto depositato vanno versati € 291,24 di diritti di segreteria. Il pagamento può essere fatto all’Ufficio Cassa del Municipio dopo aver ritirato la reversale compilata a cura dell’Ufficio Tecnico oppure on line dal portale di Roma attraverso il servizio SIREWeb. Se si tratta di S.C.I.A. in sanatoria i diritti di segreteria da pagare sono € 501, 24.
A questi importi va aggiunto poi l’eventuale pagamento degli oneri concessori. Per questi però il prezzo deve essere calcolato dal Tecnico. Essi sono stati introdotti dalla legge 10 del 1977 che istituì la Concessione Edilizia, da cui la definizione di oneri “concessori”.
Onorario geometra cila
La Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato. Egli prende le difese dell’Amministrazione stessa e delle sue leggi. Al professionista in definitiva sono demandati tutti gli obblighi.
La Parcella della SCIA Roma e Provincia richiesta dal tecnico è quindi adeguata alle responsabilità che egli si assume. Non posso orientarvi con nessun prezzo senza aver prima preso visione dei documenti e valutato la situazione del vostro immobile.
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Tempistiche
Il procedimento permette di iniziare i lavori subito dopo aver depositato la modulistica presso il SUE del Comune di Roma correlata dai documenti necessari. L’Amministrazione nei trenta giorni successivi può effettuare comunque le verifiche necessarie. Se riscontra carenza documentale e/o contrasti alle norme, notifica di completare la pratica oppure ordina di non effettuare il previsto intervento. Se tutto andrà bene la durata della S.C.I.A. Roma è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. Si hanno dunque tre anni di tempo per completare i lavori.
SCIA in sanatoria
Il riferimento è l’art. 37 del DPR 380/2001 intitolato “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità”. La sanatoria di un intervento già realizzato deve avere giuridicamente per essere accettata la doppia conformità. Deve essere dunque conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della SCIA in Sanatoria.
Si entra nell’illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:
- operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla SCIA Roma come ad esempio il permesso per costruire;
- opere senza richiedere la SCIA Edilizia per le quali sarebbe richiesta;
- eseguendo opere difformi da come sono state presentate nel Progetto S.C.I.A.;
La punizione è proporzionata al danno che si arreca. Esempio se ricade nel secondo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.). Questa, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a €1.000 e non superiore a €10.000. In altri casi non sarà possibile sanare e quindi ci sarà un ingiunzione a demolire le opere abusive. Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 44/2011.
Principali norme di riferimento per la SCIA al comune di Roma
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Art. 23-bis Testo Unico Edilizia e s.m.i.)
- Legge n. 124 del 07 Agosto 2015 (organizzazione e semplificazione amministrativa);
- Art. 19 L. n. 241/1990 s.m.i. (come modificato da L. n. 122/2010 e L. n. 106/2011);
- Circolari esplicative Dipartimento;
- Regolamento di Igiene ed Edilizio di Roma;
- Legge Regione Lazio n. 15/2008 art. 22 s.m.i;
- Delibera Assemblea Capitolina n. 44/2011 (Sanzioni);
- Norme Tecniche PRG vigente o di altro Strumento urbanistico esecutivo;
FAQ: Domande e Risposte Tabella A e SCIA
Nella tabella A c’è la ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settore dell’edilizia e dell’ambiente. Per ciascun procedimento/attività, la tabella indica il regime amministrativo applicabile e descrive la concentrazione dei regimi amministrativi.
La comunicazione produce effetto con la presentazione allo Sportello unico o all’amministrazione competente.
I lavori possono essere avviati immediatamente. Entro 30 l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Qualora sia accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
Qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche l’interessato presenta un’unica Scia allo sportello unico. Entro 30 giorni l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Se l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio dei lavori è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
E’necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso. Segue il procedimento della SCIA Condizionata.